Art. 1
Produzione e formazione, rilascio,
conservazione di atti e documenti
La produzione agli organi
della Pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro
formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono
disciplinati dalla presente legge.
Art. 2
Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
La data e il luogo di
nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti
politici, la stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di
famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del
coniuge, dell'ascendente, o discendente, la posizione agli effetti
degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La
sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le
modalità di cui all'articolo 20.
Art. 3
Dichiarazioni temporaneamente
sostitutive
I regolamenti ministeriali
e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa , in
luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui
all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione sarà
successivamente esibita dall'interessato a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui
favorevole. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì
i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la
regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o
non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la
rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad
elementi non essenziali.
Art. 4
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà
L'atto di notorietà
concernete fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il
quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.
Art. 5
Documentazione mediante semplice
esibizione
Salvo quanto disposto negli
articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo
stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità
personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio
competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai
sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e
contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
Art. 6
Trascrizione dei dati dai documenti
esibiti
Ai fini dell'articolo 5, i
documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a
ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i
dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti
dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dal funzionario o
dall'interessato. Nel caso in cui non sia prescritta la
presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può
essere compilato con le predette formalità da un funzionario
autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura
dell'interessato.
Art. 7
Copie autentiche
Le copie autentiche
ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le
disposizioni fiscali in vigore.
Art. 8
Dichiarazioni e documenti relativi agli
incapaci
Se l'interessato è soggetto
alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti
rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal
tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
Art. 9
Documenti spontaneamente
esibiti
Fermo restando quanto
disposto nei precedenti articoli, sono valide a tutti gli effetti
gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e
riconosciuti regolari dalla amministrazione.
Art. 10
Accertamenti d'ufficio
La buona condotta,
l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove
richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici
competenti, dalla amministrazione che deve emettere il
provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere
atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che
risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse
stesse siano tenute a certificare.
Art. 11
Certificazioni contestuali
Le certificazioni da
rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità
personali concerneti la stessa persona debbono essere contenute in
un unico documento.
Art. 12
Redazione di atti pubblici
Le leggi, i decreti, gli
atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti
a stampa, o con scrittura a mano o a macchina, i detti sistemi
possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di
ogni singolo atto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i ministri per la grazia e giustizia e per il
tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli
sistemi di redazione.
Art. 13
Stesura degli atti pubblici
Il testo degli atti
pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di
uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole
abbreviate. Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di
errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella
la precedente stesura in modo che resti leggibile.
Art. 14
Autenticazione di copie
Le copie autentiche, totali
o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che
con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri
procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura
dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con
decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri per la
Grazia e Giustizia e per il Tesoro. Le disposizioni di cui
all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie
autentiche. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal
pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è
depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il
documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la
data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale
appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Il
pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro
dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.
Art. 15
Legalizzazione di firme
La legalizzazione di firme
è la attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto
la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
della autenticità della firma stessa. Nelle legalizzazioni devono
essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si
legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data
e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il
timbro dell'ufficio.
Art. 16
Legalizzazione di firme di capi di
scuole parificate o legalmente riconosciute
Le firme dei capi delle
scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o
sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della
provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore
agli studi.
Art. 17
Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero
Le firme sugli atti e
documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad
autorità estere sono, ove da queste richieste, legalizzate dal
ministro competente e, con successiva legalizzazione, dal ministro
degli affari esteri. Le firme sugli atti e documenti formati
all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti
organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai
funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si
osserva il secondo comma dell'articolo 18. Agli atti e documenti
indicati nel comma precedente redatti in lingua straniera, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme
sugli atti e documenti formati nello stato e da valere nello Stato,
rilasciati da una rappresentanza diplomatica, o consolare estera
residente nello Stato, sono legalizzate dal Ministro degli affari
esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi
internazionali.
Art. 18
Atti non soggetti a
legalizzazione
Salvo quanto previsto negli
articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme
apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti,
certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il
funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo
del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Art. 19
Trasmissione dall'estero di atti agli
uffici di stato civile
In materia di trasmissione
di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la
cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 20
Autenticazione delle
sottoscrizioni
La sottoscrizione di
istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione può
essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal
funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che
sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalità di identificazione, la data e il luogo della
autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga
la propria firma.
Art. 21
Tasse per le autenticazioni e le
legalizzazioni di firme
L'autenticazione della
sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2,
3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di Lire 400
per ciascuna dichiarazione. La legalizzazione delle firme prevista
dall'articolo 16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere
nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette a tassa
di concessione governativa di Lire 200. Parimenti, è dovuta la tassa
di concessione governativa nella misura di lire 500 per la
legalizzazione delle firme previste dall'articolo 17, commi primo,
secondo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo
straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo. Le
tasse di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo
di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede
all'autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle
firme.
Art. 22
Modalità fiscali per l'autenticazione e
la legalizzazione di firme
Agli effetti della legge
del bollo l'autenticazione e la legalizzazione possono far seguito
all'atto, ma non possono farsi fuori del foglio bollato. Mancando
spazio sufficiente, si deve aggiungere altro foglio bollato dello
stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve
applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il timbro, ad
inchiostro grasso, dell'ufficio.
Art. 23
Esenzioni fiscali
Non è dovuta la tassa di
concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per le
leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma
da autenticare o da legalizzare. Eguale beneficio è concesso per gli
atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante
esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto
nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico
ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione
riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.
Art. 24
Assenza di responsabilità della pubblica
amministrazione
La pubblica amministrazione
e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti
da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti
articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 25
Riproduzione di documenti d'archivio ed
altri atti
Le pubbliche
amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti
gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture
contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o
regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente
riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo.
Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per
l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il
tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti
tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione.
Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono
di volta in volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno,
sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione di
cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 26
Sanzioni penali
Le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla
presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto
falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3,
4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei
precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il
pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono
esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o
esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o
contenete dati non più rispondenti a verità. Nella denominazione di
atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti
originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.
Art. 27
Rinvio
Salvo quanto previsto negli
articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato alle norme
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la
presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del
matrimonio, nonché alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei
documenti nei concorsi per le carriere statali. Restano ferme le
disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti
il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere
l'ammissione ai corsi universitari.
Art. 28
Norme abrogate
Sono abrogate la legge 3
dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251, il decreto
del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18
marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra
norma incompatibile con la presente legge.
Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962 sulla
redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni
restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli
articoli 12 e 14.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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